Approfondiamo assieme: retroattività ed ultrattività di una polizza. Cosa sono?
- info496830
- 23 mag 2019
- Tempo di lettura: 3 min
Sempre più spesso quando stipuliamo una polizza di colpa grave, tutela legale o di responsabilità civile professionale, il nostro consulente assicurativo ci propone di sottoscrivere una retroattività ed in alcuni casi anche una ultrattività o postuma.
Vediamo assieme cosa sono e perché, in alcuni casi, sono dei veri e propri "salvavita"per il medico ed il sanitario.
La clausola “claims made” tipica delle coperture professionali attuali, dispone che la polizza assicurativa sottoscritta, operi esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza stessa.
Quindi, se il danno al paziente è stato compiuto durante l’operatività della polizza, non ci sono problemi.
Al contrario, se il danno è stato realizzato anteriormente la sottoscrizione della propria copertura assicurativa, per essere "coperti" occorre che la stessa polizza preveda una "operatività retroattiva" rispetto a quando era stata stipulata.
RETROATTIVITA'
La retroattività è quindi l'arco temporale di copertura che decidiamo di avere al momento della stipula della nostra polizza assicurativa. Ovviamente è possibile non inserirla o se voluta, si può estendere ad un massimo di dieci anni.
La Compagnia Assicurativa, dietro la richiesta di un premio (ovvero il costo della polizza) maggiorato, garantisce uno "scudo" assicurativo che può arrivare fino a dieci anni antecedenti la sottoscrizione della polizza.
PERCHE' E' IMPORTANTE?
La possibilità per il medico/sanitario di poter scegliere ed inserire in polizza una retroattività, è fondamentale poiché, negli ultimi anni, la responsabilità sanitaria è stata valutata nascere da una "natura contrattuale". Ciò significa il paziente che si ritiene danneggiato ha 10 anni di tempo per dare vita all'azione legale contro il medico/sanitario che ritiene "colpevole". (Invece dei 5 anni di prescrizione per le obbligazioni che derivano da una responsabilità extra-contrattuale.)
Vediamo alcuni esempi:
a) Il dr. Rossi inizia la propria attività di medico come dipendente ospedaliero il 1° giugno 2019. Nello stipulare con il proprio assicuratore la polizza di colpa grave dal 1° giugno 2019 al 1° giugno 2020 (obbligatoria per legge) il consulente assicurativo non propone alcuna retroattività alla polizza.
Il consiglio è corretto in quanto il dr. Rossi, non avendo mai praticato la professione medica, non può incorrere in denunce precedenti la stipula della propria polizza.
b) il dr. Rossi ha iniziato a lavorare nel 2009 ma ha deciso solo ora di assicurarsi (pur essendo un obbligo di legge da parecchio tempo!). Alla stipula della polizza il dr. Rossi viene consigliato, dietro il pagamento di un premio maggiore, di stipulare anche una retroattività decennale. Il consiglio è corretto perché permette al dr. Rossi di "dormire sonni tranquilli". In caso dovesse ricevere una denuncia per un fatto compiuto con colpa grave nel 2012 ed in caso di sua successiva condanna, sarà coperto dalla retroattività stipulata con la sua polizza di colpa grave.
ULTRATTIVITA' o POSTUMA
L'ultrattività è la copertura postuma nel caso in cui il medico/sanitario cessi la propria attività professionale.
Fino a quando viene svolta l'attività professionale, questa viene tutelata dalla garanzia assicurativa attraverso rinnovi ad ogni anno, senza soluzione di continuità.
Il problema però, si pone al termine dell'attività lavorativa, ovvero quando viene chiusa la propria polizza assicurativa.
In questo caso, il rischio è quello di ricevere una denuncia a distanza di molto tempo dalla chiusura della polizza che, non essendo più attiva, non potrà coprire il professionista in caso di condanna.
Con la sottoscrizione di una clausola di "postuma" il professionista non più in attività può, anche in questo caso, dormire sonni tranquilli.
I costi della postuma sono variabili e dipendono da vari fattori. Dalla professione esercitata, dalla Compagnia Assicurativa e dagli anni di postuma scelti (massimo 10 anni).
Alcune Compagnie aumentano l'ultimo premio annuale corrisposto, altre richiedono un premio annuo tariffato per ogni anno di copertura richiesta successivo alla fine della propria attività.
Un decennio è, comunque, sempre il periodo massimo richiedibile.

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