Spesso sentiamo parlare di polizze che operano in regime di “loss-occurence” e polizze che operano in regime di “claims-made”. Ma cosa significano questi due termini? In quali casi li troviamo e cosa cambia per l'assicurato?
Il termine “loss-occurence” possiamo tradurlo in italiano con “insorgenza del danno”. Secondo tale impostazione, l’assicurazione stipulata copre tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza della polizza.
Il termine “claims made”, invece, possiamo tradurlo con un “a richiesta fatta”. Secondo tale impostazione, l’assicuratore copre i soli sinistri denunciati per la prima volta, nel periodo di vigenza della polizza.
Le differenze tra le due definizioni sembrano impercettibili. Al contrario, invece, sono sostanziali. Vediamo il perché con dei facili esempi.
Polizze tipiche, LOSS OCCURENCE, sono quelle di responsabilità civile verso terzi (ad esempio la classica polizza r.c. casa) ed infortuni.
Il signor Rossi ha stipulato una polizza infortuni con validità contrattuale dal 1° gennaio 2018 al primo gennaio 2019. A fine dicembre 2018 il signor Rossi subisce un grave incidente. Grave al punto da costringerlo al ricovero per alcune settimane. Tornato a casa a metà gennaio 2019 il signor Rossi decide di non rinnovare la polizza infortuni (che non prevedeva il tacito rinnovo) e solo dopo un ulteriore mese denuncia al proprio assicuratore l'infortunio subito al fine di ottenere il risarcimento dovuto. Può farlo? Certo. Perché il grave infortunio, anche se denunciato nei primi mesi del 2019 e con la polizza infortuni ormai scaduta in quanto non più rinnovata, era avvenuto a dicembre 2018. Ovvero quando la polizza infortuni era ancora valida ed in vigore.
Esempi del regime di CLAIMS MADE, possiamo individuarli con le polizze di Responsabilità dei Professionisti. Infatti, come sappiamo e purtroppo già da qualche anno, le polizze assicurative di responsabilità professionale per medici e sanitari (le cosiddette polizze per colpa grave che i dipendenti di Strutture Sanitarie sia Pubbliche che Private devono obbligatoriamente stipulare ex legge Gelli/Bianco) non proteggono l'assicurato in un regime di “loss-occurence” bensì in regime di “claims made”.
In questo secondo caso la garanzia assicurativa copre le richieste di risarcimento presentate all'assicurato (e dall'assicurato notificate al proprio assicuratore) nel periodo di durata della polizza, anche se si riferiscono ad eventi che si sono verificati in un periodo antecedente alla vigenza della polizza stessa. In sintesi, il professionista ha copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione del danno purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento che gli viene fatta. Pertanto la differenza tra le due formule di polizza diventa palese nel caso di responsabilità professionale, nella quale possono passare anche molti anni (la legge ne prevede fino a 10) tra il momento in cui il professionista compie l'errore professionale ed il momento in cui il paziente ha la percezione di tale errore e decide di agire contro il professionista.
Come è possibile proteggersi da denunce effettuate in tempi cosi' dilatati? Attraverso due “estensioni” della garanzia assicurativa. Ovvero quello della retroattività e della ultrattività, entrambe oggetto del prossimo approfondimento.
Per maggiori informazioni su queste polizze assicurative, il nostro staff è a disposizione per chiarire dubbi e/o curiosità.
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